IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», e successive modificazioni; Visto in particolare, il comma 21-bis dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed e' fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2008, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalita' di presentazione; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 71; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante «Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali»; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante regolamento di attuazione del registro delle imprese; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta; Visto il decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 6 febbraio 2008, recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico; Ritenuto opportuno definire il formato elettronico elaborabile previsto dall'articolo 37, comma 21-bis, del citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel formato standard eXstensible Business Reporting Language - XBRL, per l'adozione del quale e' necessario rendere disponibili adeguate classificazioni e nomenclature (di seguito: «tassonomie») delle voci da inserire nei documenti contabili; Preso atto della creazione dell'associazione non riconosciuta «XBRL Italia», fondata da Associazione Bancaria Italiana, Banca d'Italia, Confindustria, Assonime, ISVAP, Unioncamere, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, Borsa italiana S.p.A., Associazione Italiana degli analisti finanziari, Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione, Organismo Italiano di Contabilita', allo scopo di introdurre e sviluppare il linguaggio XBRL a livello nazionale; Tenuto conto dell'importanza dell'adozione di tale nuovo standard de facto per la presentazione in forma elettronica dei bilanci delle societa' di capitali, in coerenza con i principi in materia di formazione, trasmissione e conservazione dei documenti informatici affermati al Codice dell'amministrazione digitale; Rilevato che le societa' rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, redigono o possono redigere il bilancio consolidato e d'esercizio secondo i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002; Rilevato che le imprese esercenti attivita' bancaria, nonche' quelle esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, redigono i bilanci tenendo conto di schemi e regole di compilazione definiti dalle rispettive autorita' di vigilanza; Considerato che la necessaria produzione di una autonoma tassonomia per tali ultimi tipi di societa' richiede tempi piu' lunghi di quelli necessari per un'attuazione generalizzata, in considerazione della complessita' ed eterogeneita' dei relativi documenti contabili; Condivisa la proposta della predetta associazione di una progressiva introduzione del nuovo standard de facto, in modo da consentire, da un lato, ad imprese e professionisti di adeguare le loro procedure e acquisire le necessarie conoscenze tecniche e i corrispondenti prodotti applicativi e, dall'altro, all'Associazione di produrre le tassonomie per le societa' che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali; Considerato che il comma 21-bis dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 richiede il formato elettronico elaborabile non solo per i bilanci, ma anche per tutti gli atti da depositare presso il registro delle imprese, ma che per questi ultimi la definizione di tassonomie e formati elaborabili richiede una piu' approfondita riflessione; Acquisito il parere tecnico del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Sentita l'Agenzia delle entrate; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 13 novembre 2008; Di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Decreta: Art. 1. Oggetto 1. In attuazione dell'art. 37, comma 21-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il presente decreto stabilisce le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e degli altri atti al registro delle imprese individuando, in fase di prima applicazione, i documenti e i soggetti per i quali vige tale obbligo.