IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto il  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge,
con  modificazioni,  dall'art.  1  della legge 4 agosto 2006, n. 248,
recante  «Disposizioni  urgenti  per il rilancio economico e sociale,
per  il  contenimento  e  la  razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche'  interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale», e successive modificazioni;
  Visto   in   particolare,   il   comma   21-bis  dell'art.  37  del
decreto-legge  n.  223  del  2006, ai sensi del quale con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e
le  innovazioni  nella  pubblica  amministrazione, di concerto con il
Ministro  dello  sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate,
ai sensi dell'art. 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui
al   decreto   legislativo   7   marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni,  sono  individuate  le specifiche tecniche del formato
elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio
e  degli  altri atti al registro delle imprese ed e' fissata la data,
comunque  non  successiva  al  31 marzo 2008, a decorrere dalla quale
diventa obbligatoria l'adozione di tale modalita' di presentazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni,  recante  «Codice dell'amministrazione digitale» e, in
particolare, l'art. 71;
  Visto  il  decreto  legislativo  28  febbraio  2005, n. 38, recante
«Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n.
1606/2002 in materia di principi contabili internazionali»;
  Visto  il  decreto  legislativo  7  settembre 2005, n. 209, recante
Codice delle assicurazioni private;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, recante regolamento di attuazione del registro delle imprese;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno
2008,   recante   delega   di   funzioni   in   materia  di  pubblica
amministrazione  ed  innovazione  al  Ministro senza portafoglio, on.
prof. Renato Brunetta;
  Visto   il   decreto  dirigenziale  del  Ministero  dello  sviluppo
economico  del 6 febbraio 2008, recante le specifiche tecniche per la
creazione  di  programmi  informatici  finalizzati  alla compilazione
delle  domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro
delle imprese per via telematica o su supporto informatico;
  Ritenuto  opportuno  definire  il  formato  elettronico elaborabile
previsto  dall'articolo 37, comma 21-bis, del citato decreto-legge n.
223  del  2006  nel  formato  standard eXstensible Business Reporting
Language  -  XBRL,  per  l'adozione  del  quale e' necessario rendere
disponibili  adeguate  classificazioni  e  nomenclature  (di seguito:
«tassonomie») delle voci da inserire nei documenti contabili;
  Preso atto della creazione dell'associazione non riconosciuta «XBRL
Italia»,  fondata  da Associazione Bancaria Italiana, Banca d'Italia,
Confindustria,  Assonime, ISVAP, Unioncamere, Consiglio nazionale dei
dottori  commercialisti,  Consiglio nazionale dei ragionieri e periti
commerciali,  Borsa  italiana  S.p.A.,  Associazione  Italiana  degli
analisti finanziari, Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione,
Organismo  Italiano  di  Contabilita',  allo  scopo  di  introdurre e
sviluppare il linguaggio XBRL a livello nazionale;
  Tenuto  conto  dell'importanza dell'adozione di tale nuovo standard
de  facto per la presentazione in forma elettronica dei bilanci delle
societa'  di  capitali,  in  coerenza  con  i  principi in materia di
formazione,  trasmissione  e  conservazione dei documenti informatici
affermati al Codice dell'amministrazione digitale;
  Rilevato che le societa' rientranti nell'ambito di applicazione del
decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38, redigono o possono
redigere  il  bilancio  consolidato  e d'esercizio secondo i principi
contabili  internazionali  e  le  relative interpretazioni adottati a
norma  dell'art.  6  del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
  Rilevato  che  le  imprese  esercenti  attivita'  bancaria, nonche'
quelle  esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, redigono
i  bilanci  tenendo conto di schemi e regole di compilazione definiti
dalle rispettive autorita' di vigilanza;
  Considerato che la necessaria produzione di una autonoma tassonomia
per tali ultimi tipi di societa' richiede tempi piu' lunghi di quelli
necessari  per  un'attuazione  generalizzata, in considerazione della
complessita' ed eterogeneita' dei relativi documenti contabili;
  Condivisa   la   proposta   della   predetta  associazione  di  una
progressiva  introduzione  del  nuovo  standard  de facto, in modo da
consentire,  da  un  lato, ad imprese e professionisti di adeguare le
loro  procedure  e  acquisire  le  necessarie conoscenze tecniche e i
corrispondenti  prodotti  applicativi e, dall'altro, all'Associazione
di  produrre  le  tassonomie  per  le societa' che redigono i bilanci
secondo i principi contabili internazionali;
  Considerato  che  il comma 21-bis dell'art. 37 del decreto-legge n.
223 del 2006 richiede il formato elettronico elaborabile non solo per
i  bilanci,  ma  anche  per  tutti  gli  atti da depositare presso il
registro  delle  imprese,  ma che per questi ultimi la definizione di
tassonomie  e  formati  elaborabili  richiede  una  piu' approfondita
riflessione;
  Acquisito  il parere tecnico del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Sentita l'Agenzia delle entrate;
  Sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, nella seduta del 13 novembre
2008;
  Di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                               Oggetto


  1.  In  attuazione dell'art. 37, comma 21-bis, del decreto-legge n.
223  del  2006,  convertito,  con modificazioni, nella legge 4 agosto
2006,  n.  248, il presente decreto stabilisce le specifiche tecniche
del  formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci
di  esercizio  e  consolidati  e  degli  altri atti al registro delle
imprese  individuando, in fase di prima applicazione, i documenti e i
soggetti per i quali vige tale obbligo.